Si, perché è in quel momento che l’agente potrà richiedere le indennità di fine rapporto, istituti contrattuali che – insieme alle provvigioni ed agli altri compensi percepiti – costituiscono il controvalore della professionalità e dell’impegno che egli ha messo a disposizione della mandante, ed in un certo senso rendono soddisfacente la sua attività e lo ripagano degli sforzi profusi.
Paradossalmente, anche dopo un rapporto di collaborazione sereno e proficuo, può sorgere contenzioso al momento di “separarsi”…
Le norme in materia (Codice Civile ed Accordi Economici Collettivi) regolano la materia delle indennità di fine rapporto in modo diversificato, prevedendo altresì formule di calcolo e requisiti per aver diritto alle medesime.
Vi sono infatti indennità spettanti in ogni caso (vedasi il F.I.R.R., spettante anche nel caso di recesso ad iniziativa dell’agente), altre che spettano solo in presenza di determinati requisiti (l’indennità suppletiva di clientela, che spetta normalmente solo in caso di recesso da parte della preponente), altre ancora che presuppongono, da parte dell’agente, l’onere di provare il proprio merito ecc…
E’ molto importante allora conoscere sia a quali indennità si ha diritto, sia l’esatto ammontare delle medesime, altrimenti si rischia di non poter percepire quanto si è meritato.
Nella maggior parte dei casi i conteggi non vengono affatto prodotti dalla preponente, per l’ovvia motivazione che il debitore non ha alcuna “fretta” a pagare il suo debito, né tantomeno a sollecitarne la richiesta da parte del creditore!
Altre volte può capitare che la preponente invii un conteggio di indennità inferiore a quello a cui l’agente potrebbe aver diritto; oppure un conteggio che non ricomprenda una o più indennità, magari condizionando il pagamento delle stesse alla firma di un accordo “tombale”, che priverà l’agente del diritto a richiedere spettanze ulteriori.
In certi casi ancora, l’agente riceverà una comunicazione con la quale la mandante gli indica l’importo totale che ritiene opportuno corrispondergli a titolo di indennità, senza però precisare la base di calcolo, né quale formula sia stata utilizzata per ottenere tale somma.
In queste situazioni l’agente avrà due scelte: accettare gli importi suddetti (confidando che siano corretti); oppure calcolare autonomamente ciascuna indennità e gestire così il contraddittorio con la mandante.
Quando si tratta di calcolare le indennità, troppo spesso gli agenti ricorrono al “fai-da-te”, magari usando formule di calcolo reperite su INTERNET (che, pur esatte, non sono applicabili al caso di specie); oppure “copiando” richieste analoghe fatte da altri colleghi (il cui rapporto lavorativo, magari, è stato differente).
Le variabili che condizionano non solo il calcolo delle singole indennità, ma anche il diritto o meno ad ottenerle, sono numerose: la merceologia trattata, gli eventi che hanno caratterizzato il rapporto, la durata del contratto e la sua tipologia, le circostanze in cui è stato esercitato il recesso ecc… sono soltanto alcune di queste.
La soluzione? Tanto semplice quanto efficace: rivolgersi alle sedi U.S.A.R.C.I. e ai loro esperti, che conoscono in modo approfondito gli agenti di commercio e le norme che riguardano la loro professione.
Dopo aver esaminato l’intero rapporto intercorso, le clausole del contratto di agenzia sottoscritto, gli accadimenti che possano influire sul diritto alle indennità e sulla loro quantificazione, le fatture provvigionali emesse, i professionisti del Sindacato saranno in grado di redigere in modo formale – su carta intestata sindacale – i conteggi di ciascuna indennità spettante, producendo un documento riportante i riferimenti normativi, le basi imponibili, le formule di calcolo ed i relativi risultati.
Il documento così circostanziato potrà essere utilizzato in tutte le fasi della controversia, dalla prima richiesta bonaria formulata dall’agente alla mandante, fino a poter essere prodotto in giudizio in caso di approdo della vertenza nelle sedi giudiziali.
Ma nonostante il diritto alle indennità di fine rapporto maturi soltanto a rapporto terminato, l’esperienza insegna che il conoscere in anticipo l’ammontare (almeno potenziale) di queste in un dato momento risulta assai utile all’agente anche in costanza di rapporto: servirà per compiere scelte – anche importanti – riguardo alla sua organizzazione aziendale ed alla sua attività.
Egli potrà, ad esempio, valutare se mutare la sua forma in società, assumere un subagente, accettare un nuovo incarico di agenzia, rescindere un rapporto di agenzia non soddisfacente, ecc…, ponderando quanti quattrini potrà percepire – o a quanti di essi dovrà rinunciare – in conseguenza della sua scelta.
Nelle vicende mai ripetitive che fanno della professione di agente un’attività difficile ma entusiasmante, determinate certezze non possono che giovare.